10 Dicembre

Dichiarazione
Universale dei Diritti dell’Uomo
di Maso Notarianni, Direttore di Peacereporter

Dichiarazione Universale dei Diritti dell' UomoOggi è il dieci dicembre. La Dichiarazione Universale
dei diritti umani compie cinquantanove anni. C’è chi festeggia questa data,
oggi. Per noi c’è davvero poco da festeggiare. Siamo in guerra. E la guerra
cancella ogni diritto.
Ci guardiamo intorno, nel mondo
e nel nostro Paese, e ci rendiamo conto che gli estensori di quella carta, se
oggi fossero vivi e reclamassero quei sacrosanti diritti, sarebbero presi per
pazzi. O più probabilmente in galera. Preferiamo invitare tutti a leggerla,
quella dichiarazione universale. E a pretenderli, quei diritti. A partire dai
luoghi di lavoro, che non devono essere luoghi dove la vita umana vale meno
dell’interesse del padrone. Senza dimenticare di pretenderli anche dai nostri
rappresentanti, che si apprestano a rifinanziare la guerra.

Leggi il testo integrale della Dichiarazione Universale dei Diritti
dell’Uomo
>>>

 

Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo
adottata dall’ Assemblea Generale delle Nazioni Unite
il 10 Dicembre 1948

Preambolo

Considerato che il
riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e
dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della
libertà, della giustizia e della pace nel mondo;

Considerato che il disconoscimento
e il disprezzo dei diritti dell’uomo hanno portato ad atti di barbarie che
offendono la coscienza dell’umanità, e che l’avvento di un mondo in cui gli
esseri umani godono della libertà di parola e di credo e della libertà dal
timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell’uomo;

Considerato che è
indispensabile che i diritti dell’uomo siano protetti da norme giuridiche, se
si vuole evitare che l’uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza,
alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione;

Considerato che è
indispensabile promuovere lo sviluppo dei rapporti amichevoli tra le Nazioni;

Considerato che i popoli delle
Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti
fondamentali dell’uomo, nella dignità e nel valore della persona umana,
nell’eguaglianza dei diritti dell’uomo e della donna, ed hanno deciso di
promuovere il progresso sociale e un migliore tenore di vita in una maggiore
libertà;

Considerato che gli Stati
membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il
rispetto e l’osservanza universale dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali;

Considerato che una concezione
comune di questi diritti e di queste libertà è della massima importanza per la
piena realizzazione di questi impegni;

L’Assemblea Generale proclama
la presente Dichiarazione Universale dei Diritti Dell’Uomo come ideale da
raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni
individuo e ogni organo della società, avendo costantemente presente questa
Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l’insegnamento e l’educazione, il
rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure
progressive di carattere nazionale e internazionale, l’universale ed effettivo
riconoscimento e rispetto tanto fra popoli degli stessi Stati membri, quanto
fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.

Articolo 1

Tutti gli esseri umani nascono
liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione di coscienza
e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.

Articolo 2

1. Ad ogni individuo spettano
tutti i diritti e tutte le libertà enunciati nella presente Dichiarazione,
senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua,
di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o
sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.

2. Nessuna distinzione sarà
inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale
del Paese o del territorio cui una persona appartiene, sia che tale Paese o
territorio sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non
autonomo, o soggetto a qualsiasi altra limitazione di sovranità.

Articolo 3

Ogni individuo ha diritto alla
vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.

Articolo 4

Nessun individuo potrà essere
tenuto in stato di schiavitù o di servitù; La schiavitù e la tratta degli
schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.

Articolo 5

Nessun individuo potrà essere
sottoposto a trattamento o punizioni crudeli, inumani o degradanti.

Articolo 6

Ogni individuo ha diritto, in
ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.

Articolo 7

Tutti sono eguali dinanzi alla
legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad un’eguale tutela da
parte della legge. Tutti hanno diritto ad un’eguale tutela contro ogni
discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi
incitamento a tale discriminazione.

Articolo 8

Ogni individuo ha diritto ad
un’effettiva possibiltà di ricorso a competenti tribunali nazionali contro atti
che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o
dalla legge.

Articolo 9

Nessun individuo potrà essere
arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.

Articolo 10

Ogni individuo ha diritto, in
posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un
tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi
diritti e dei suoi doveri, nonchè della fondatezza di ogni accusa penale che
gli venga rivolta.

Articolo 11

1. Ogni individuo accusato di
reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata
legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie
per la sua difesa.

2. Nessun individuo sarà
condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui
sia stato perpetrato, non costituisse reato secondo il diritto interno o
secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna
pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato
commesso.

Articolo 12

Nessun individuo potrà essere
sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua
famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, nè a lesioni del suo onore
e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla
legge contro tali interferenze o lesioni.

Articolo 13

1. Ogni individuo ha diritto
alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.

2. Ogni individuo ha diritto di
lasciare qualsiasi Paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio Paese.

Articolo 14

1. Ogni individuo ha diritto di
cercare e di godere in altri Paesi asilo dalle persecuzioni.

2. Questo diritto non potrà
essere invocato qualora l’individuo sia realmente ricercato per reati non
politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.

Articolo 15

1. Ogni individuo ha diritto ad
una cittadinanza.

2. Nessun individuo potrà
essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, nè del diritto di mutare
cittadinanza.

Articolo 16

1. Uomini e donne in età adatta
hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna
limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti
riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all’atto del suo scioglimento.

2. Il matrimonio potrà essere
concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.

3. La famiglia è il nucleo
naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla
società e dallo Stato.

Articolo 17

1. Ogni individuo ha il diritto
ad avere una proprietà privata sua personale o in comune con gli altri.

2. Nessun individuo potrà
essere arbitrariamente privato della sua proprietà.

Articolo 18

Ogni individuo ha il diritto
alla libertà di pensiero, coscienza e di religione; tale diritto include la
libertà di cambiare religione o credo, e la libertà di manifestare,
isolatamente o in comune, sia in pubblico che in privato, la propria religione
o il proprio credo nell’insegnamento, nelle pratiche, nel culto e
nell’osservanza dei riti.

Articolo 19

Ogni individuo ha il diritto
alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere
molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere
informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.

Articolo 20

1. Ogni individuo ha il diritto
alla libertà di riunione e di associazione pacifica.

2. Nessuno può essere costretto
a far parte di un’associazione.

Articolo 21

1. Ogni individuo ha diritto di
partecipare al governo del proprio Paese, sia direttamente, sia attraverso
rappresentanti liberamente scelti.

2. Ogni individuo ha diritto di
accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio Paese.

3. La volontà popolare è il
fondamento dell’autorità del governo; tale volontà deve essere espressa
attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale
ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera
votazione.

Articolo 22

Ogni individuo in quanto membro
della società, ha diritto alla sicurezza sociale nonchè alla realizzazione,
attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto
con l’organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali
e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua
personalità.

Articolo 23

1. Ogni individuo ha diritto al
lavoro, alla libera scelta dell’impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di
lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.

2. Ogni individuo, senza discriminazione,
ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro.

3. Ogni individuo che lavora ha
diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e
alla sua famiglia un’esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se
necessario, ad altri mezzi di protezione sociale.

4. Ogni individuo ha il diritto
di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.

Articolo 24

Ogni individuo ha il diritto al
riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore
di lavoro e ferie periodiche retribuite.

Articolo 25

1. Ogni individuo ha il diritto
ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e
della sua famiglia, con particolare riguardo all’alimentazione, al vestiario,
all’abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari, ed ha
diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità
vedovanza, vecchiaia o in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza
per circostanze indipendenti dalla sua volontà.

2. La maternità e l’infanzia
hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini, nati nel
matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.

Articolo 26

1. Ogni individuo ha diritto
all’istruzione. L’istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le
classi elementari e fondamentali. L’istruzione elementare deve essere
obbligatoria.

L’istruzione tecnica e
professionale deve essere messa alla portata di tutti e l’istruzione superiore
deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.

2. L‘istruzione
deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al
rafforzamento del rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l’amicizia fra tutte le
Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l’opera delle Nazioni
Unite per il mantenimento della pace.

3. I genitori hanno diritto di
priorità nella scelta di istruzione da impartire ai loro figli.

Articolo 27

1. Ogni individuo ha diritto di
prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle
arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.

2. Ogni individuo ha diritto
alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione
scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.

Articolo 28

Ogni individuo ha diritto ad un
ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e la libertà enunciati in
questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.

Articolo 29

1. Ogni individuo ha dei doveri
verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo
della sua personalità.

2. Nell’esercizio dei suoi
diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle
limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e
il rispetto dei diritti e della libertà degli altri e per soddisfare le giuste
esigenze della morale, dell’ordine pubblico e del benessere generale in una
società democratica.

3. Questi diritti e queste
libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e
i principi delle Nazioni Unite.

Articolo 30

Nulla nella presente
Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di
qualsiasi Stato gruppo o persona di esercitare un’attività o di compiere un
atto mirante alla distruzione dei diritti e delle libertà in essa enunciati

 

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