Un’ analisi del Prof.
Sergio Moccia, Ordinario
di Diritto penale presso l’ Università Federico II di Napoli sul
contestato “Pacchetto Sicurezza” approvato dal governo il 30 Ottobre scorso,
contenete le discusse norme sulle espulsioni di cittadini comunitari.
(…)“è evidente che le
espulsioni appaiono configurare provvedimenti sostanzialmente penali, contrasta
con il principio di legalità sub specie determinatezza, art.25 co.2 Cost., la
vaghezza di motivi di «pubblica sicurezza», così come il riferimento a
«comportamenti…» che non si traducano in reati: anche il mero vivere con i
propri familiari in una baracca «compromette la tutela della dignità umana»!
Gravissima risulta, poi, la previsione della possibilità di un’espulsione
legata alla condotta di «un suo familiare»: secondo l’art.27 co.1 Cost.,
infatti, «la responsabilità penale è personale», e non può, quindi,
assolutamente connettersi al fatto altrui.”(…)
Irrazionalità e
autoritarismo del «pacchetto sicurezza»
A cura del Prof. Sergio Moccia,
Ordinario di
Diritto penale Università Federico II di Napoli
Una parte del primo dei quattro disegni di legge che
compongono il «pacchetto sicurezza» approvato dal Consiglio dei ministri il 30
ottobre 2007, cioè del ddl recante «disposizioni in materia di sicurezza
urbana», è stata trasfusa nel decreto legge 1 novembre 2007, n.181, che
modifica – sull’onda emotiva determinata da un efferato omicidio – il decreto
legislativo n.30/2007, a sua volta emanato in attuazione della direttiva
comunitaria n. 38/2004.
Il decreto legge
attribuisce ai prefetti il potere di emanare provvedimenti di allontanamento
dal territorio nazionale per motivi di «pubblica sicurezza»; e stabilisce che i
motivi di sicurezza «sono imperativi» – e quindi legittimano l’espulsione anche
di quei cittadini dell’Ue che abbiano soggiornato almeno dieci anni in Italia o
siano minorenni – «quando il cittadino dell’Unione o un suo familiare,
qualunque sia la sua cittadinanza, abbia tenuto comportamenti che compromettono
la tutela della dignità umana o dei diritti fondamentali della persona umana
ovvero l’incolumità pubblica, rendendo la sua permanenza sul territorio
nazionale incompatibile con l’ordinaria convivenza».
Ora, a meno di voler riproporre risalenti «frodi delle etichette», è evidente
che le espulsioni appaiono configurare provvedimenti sostanzialmente penali,
contrasta con il principio di legalità sub specie determinatezza, art.25 co.2
Cost., la vaghezza di motivi di «pubblica sicurezza», così come il riferimento
a «comportamenti…» che non si traducano in reati: anche il mero vivere con i
propri familiari in una baracca «compromette la tutela della dignità umana»!
Gravissima risulta, poi, la previsione della possibilità di un’espulsione
legata alla condotta di «un suo familiare»: secondo l’art.27 co.1 Cost.,
infatti, «la responsabilità penale è personale», e non può, quindi,
assolutamente connettersi al fatto altrui.
Relativamente alle ulteriori disposizioni contenute, secondo le informazioni
reperibili sul sito web del Governo, nel disegno di legge recante «disposizioni
in materia di sicurezza urbana», va posto in evidenza il carattere simbolico di
alcune pretese innovazioni. Si afferma di voler delineare «una nuova
fattispecie di reato – l’impiego di minori nell’accattonaggio ». In realtà il
fatto, come descritto nel ddl, è già contemplato dall’art.671 c.p.
L’innovazione consiste solo nell’inasprimento della sanzione, con la
trasformazione da contravvenzione punibile con l’arresto da tre mesi ad un anno
in delitto punibile con la reclusione «fino a tre anni». Per di più, non
essendo indicata la nuova pena minima, la formula «fino a tre anni» comporta
che essa sia di soli quindici giorni.
Ancora, «si introduce la perdita della potestà del genitore – e l’interdizione
perpetua da qualsiasi ufficio attinente all’amministrazione di sostegno, alla
tutela ed alla curatela – nel caso in cui i reati di riduzione o mantenimento
della schiavitù, tratta di persone e acquisto e alienazione di schiavi siano
commessi dal genitore o dal tutore». A ben vedere, sia l’interdizione perpetua,
sia una lunghissima sospensione della potestà genitoriale risultano già
dall’applicazione delle norme vigenti. Infatti, gli artt.600, 601 e 602 c.p.
prevedono la pena della reclusione da otto a vent’anni e l’art.600 sexies c.p.
prevede un aumento della pena «dalla metà ai due terzi» quando il fatto è
commesso da un ascendente del minore o da un parente «fino al quarto grado
collaterale», dal tutore etc..
L’articolo 2 del ddl prevede, poi, «l’applicazione di aggravanti ai maggiorenni
nel caso in cui il reato viene compiuto con la partecipazione di un minore di
anni 18»; ma anche stavolta, aumenti di pena sono già previsti dagli artt.111 e
112 co.1 n.4 e co.2 c.p..Quanto alle violazioni dei principi costituzionali,
preoccupa l’attribuzione al sindaco della facoltà di adottare provvedimenti
contingibili ed urgenti per prevenire ed eliminare gravi pericoli per la
«sicurezza urbana». In tema di aggravanti speciali per il danneggiamento di
immobili, risulta gravemente indeterminato il concetto di «pregiudizio al
decoro urbano», che rende possibili inasprimenti sanzionatori basati su incerte
valutazioni estetizzanti, che possono ben coprire mere forme di intolleranza.
Nel disegno di legge recante «disposizioni in tema di reati di grave allarme
sociale e di certezza della pena», appare innanzitutto irragionevole il «forte»
inasprimento della pena previsto per l’omicidio e le lesioni colpose commessi
in «rilevante stato di ebbrezza» o di stupefazione: se, infatti, la guida in
tali condizioni può costituire una colpa gravemente colposa, al pari di altre,
come ad esempio una guida in pieno centro urbano a velocità di cinquanta
chilometri orari superiore a quella consentita, non si comprende perché solo
quel tipo di colpa determini l’aumento di pena. A meno che non si voglia
esasperare il trattamento sanzionatorio secondo i dettami della teoria del tipo
d’autore – in questo caso quelli dell’alcoolista e del tossicomane –
assecondando parametri assiologici poco presentabili per uno stato di diritto.
Sul versante degli interventi di diritto processuale, risulta inquietante
l’estensione delle misure cautelari e specialmente della custodia cautelare,
che, in base alla presunzione di non colpevolezza sancita dall’art.27 co.2
Cost., dovrebbe costituire l’extrema ratio. Il disegno di legge prevede,
infatti, la possibilità di applicare misure cautelari sulla base del «concreto
e attuale» pericolo della commissione di reati per cui è previsto l’arresto in
flagranza, anche se si procede per un reato di specie diversa e non connotato
dall’uso di armi o violenza alla persona: gli elementi fondanti il giudizio di
pericolo appaiono vaghi, giacché se si fosse in presenza di atti idonei ed
univocamente diretti a commettere un delitto, vi sarebbe già un tentativo. Ma
allora, vi è il rischio di malcelate presunzioni di pericolosità sociale di
autori che dovrebbero, al contrario, presumersi innocenti. Non meno inquietante
è l’estensione delle ipotesi derogatorie di «cattura obbligatoria», salvo una
diabolica prova contraria, per un indefinito novero di reati «di maggiore
incidenza sulla sicurezza dei cittadini»: tra gli esempi riportati figura anche
il furto in appartamento.
Fonte Il Manifesto [02.12.07]